Il rapporto fiduciario in Svizzera

Il contratto fiduciario è un accordo in cui una parte (fiduciante) trasferisce la proprietà di un bene alla controparte (fiduciario) con un vincolo a farne un determinato uso, oppure a trasferirlo, in un futuro, al fiduciante stesso o a un terzo.

I rapporto fiduciario più frequente è quello tra banca e correntista. Le banche investono gli averi dei correntisti in via fiduciaria, a loro nome per conto e rischio del cliente.

Nel corso della storia si è fatto ricorso all’istituto del rapporto fiduciario a tutela dei propri beni. Una necessità antica quanto l’uomo, se si pensa alla necessità di difendere terre e possedimenti da eventi bellici, confische, persecuzioni politiche e razziali. 

Una prima figura di successione fiduciaria è individuabile nel fedecommesso romano, che prevede la figura di un erede fiduciario che assume l’incarico di restituire i beni ricevuti in eredità ad un soggetto designato (intorno al 100 A.C.).
Occorrerà attendere l’epoca dell’imperatore Cesare Augusto per il riconoscimento giuridico di questo contratto fiduciario, motivato dall’impossibilità di designare i propri eredi.


Conferire mandato fiduciario significa traferire la proprietà di un bene ad un’altra persona, spossessarsi di un bene e non aver più titolo su di esso, una scelta delicata, da intraprendere dopo aver analizzato questi elementi:

  • Tutela dei beni conferiti nel mandato.
    Il fiduciante ha la certezza che il fiduciario si atterrà alle sue istruzioni e che potrà riavere il bene in ogni momento?
  • Tutela dell’anonimato del fiduciante.
  • Aspetti legali, operativi, e fiscali, in Svizzera e all’estero.
  • Condizioni essenziali perché i beni non corrano rischi sono:

  • riconoscimento del rapporto fiduciario;
  • sistema bancario solido.
  • 
In Svizzera la facoltà conferita per negozio giuridico può sempre essere limitata o revocata dal mandante, senza pregiudizio dei diritti derivanti da un altro rapporto giuridico esistente tra le parti, come contratto individuale di lavoro, contratto di società o mandato.

    L’Amministrazione federale delle contribuzioni ha regolato il rapporto fiduciario con un promemoria nel 1967.
Possono essere detenuti fiduciariamente beni appartenenti alla sostanza fissa: titoli, partecipazioni, averi mobiliari, e immobili.
Il rapporto tra fiduciante (mandante) e fiduciario (mandatario) devono essere regolate da un contratto scritto con descrizione dei beni oggetti del mandato, e delle variazioni di questi averi, acquisti, vendite, rimborsi, e nuovi investimenti.
I rischi e le spese relative agli investimenti fiduciari sono a carico del fiduciante e i rendiconti annuali del fiduciario dovranno indicare chiaramente che i beni sono di proprietà del mandante, quindi registrati separatamente fra gli attivi ed i passivi oppure nei conti d’ordine.

    I beni detenuti fiduciariamente non danno diritto al recupero dell’imposta preventiva svizzera su interessi e dividendi.
Il fiduciario svizzero non potrà invocare i benefici dei trattati internazionali contro le doppie imposizioni per il recupero delle imposte straniere trattenute.

Il rapporto fiduciario non è l’unica possibilità di operare in forma anonima. 
La Società Anonima (SA), il cui capitale azionario può essere rappresentato da azioni portatore, e la Società a garanzia limitata (Sagl), le cui quote possono essere intestate fiduciariamente, tutelano l’anonimato del detentore dei diritti di partecipazione.

    La detenzione fiduciaria di un immobile o di un pacchetto azionario è vantaggiosa dal punto di vista economico, per i costi di gestione e il carico fiscale ridotto.

    Valutare però se questa sia la soluzione migliore richiede l’analisi di molte variabili, ed è pertanto meglio appoggiarsi a professionisti del settore.

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